Risparmiare e investire
Chi è online
Persona
Previdenza e Salute
Responsabilità Civile Professionale
Azienda
Ramo Trasporti |
|
|
|
Condizioni base di sicurtà: Sono quelle previste dalla polizza Italiana di assicurazione Marittima sopra merci ed. 1933 e comprendono le perdite ed i danni derivanti da tempesta, fulmine, naufragio, urto, investimento, cambiamento forzato di via, di viaggio o di nave, rilascio forzato, getto incendio, esplosione, pirateria, baratteria ed ogni altra"fortuna" di mare. Comprende anche il contributo d'avaria generale e la caduta di colli in mare. Avaria: Rappresenta l'attuarsi del rischio assicurato, cioè il danno temuto e per il quale si è stipulata l'assicurazione, appunto contro il rischio o evento straordinario (ed anche ordinario) che poteva verificarsi. Naufragio: Perdita della nave per frangimento o rompimento della nave stessa, nonché di sommersione o capovolgimento: in ogni modo vale in caso di inutilizzabilità od irreparabilità della nave. Urto: Incontro violento della nave che, non mossa da forza propria, cozza contro un corpo fisso o mobile. Pirateria: rapina o Furto con violenza sulla nave o sulla banchina o spazi appositi ove le merci siano state depositate a seguito di un avvenimento. Abbandono: L'art. 451 del Codice della Navigazione e la Polizza Italiana Merci Marittime ed 1933 all'art. 25 concedono all'avente diritto la facoltà di abbandonare all'assicuratore le merci assicurate; ciò al verificarsi di determinate circostanze (esempio: la perdita di almeno 3/4 del valore delle merci, la mancanza di notizie della nave per almeno 4 mesi, ecc... Schiacciamento. In genere è dovuto a cattivo stivaggio, di colli pesanti sopra colli più leggeri (sacchi con prodotti chimici sofferenti la pressione,ecc...). Apparato motore: Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo. Nodo: L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora. Quadrante: La quarta parte (angolo di 90°) della rosa dei venti. Unità da diporto: La costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modifiche.
|



